Art. 5.
(Controlli).

      1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite certificazione da depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o presso il gruppo di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 3, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
      2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui agli articoli 1 e 2 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
      3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di

 

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cui all'articolo 3, comma 4, che abbia rilasciato il marchio.
      4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.